PROPOSTA DI LEGGE

Art 1.

      1. La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente.

Art 2.

      1. Dopo l'articolo 187 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 187-bis. - (Risarcimento da parte dello Stato). - Il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato è risarcito dallo Stato quando il fatto sia stato commesso da persona che sia stata:

          a) liberata per la concessione dell'amnistia, dell'indulto, della grazia, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena nei cinque anni successivi all'applicazione del beneficio;

          b) ammessa ad una misura alternativa alla detenzione durante l'esecuzione della misura;

          c) ammessa al permesso o ad altro beneficio penitenziario che comporti il godimento di libertà durante l'esecuzione della pena;

          d) condannata a sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dal capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, durante l'esecuzione delle sanzioni.

      Lo Stato provvede al risarcimento del danno ai sensi del primo comma quando la persona danneggiata abbia agito in giudizio contro il colpevole e le persone civilmente responsabili e sia rimasta, anche in parte, insoddisfatta.

 

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      Lo Stato recupera dal colpevole e dalle persone civilmente responsabili le somme erogate ai sensi del presente articolo. Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia».

Art 3.

      1. Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa della persona offesa da reato e del danneggiato che intenda costituirsi parte civile, nonché nel processo civile per le stesse persone, previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nei casi indicati dall'articolo 187-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è assicurato a tutti senza tenere conto dei limiti di reddito previsti dal citato testo unico.

Art 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del codice penale e delle altre leggi penali speciali, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio.

Art 5.

      1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1o agosto 2006.